In questa contingenza emergenziale, in cui tutti siamo chiamati a limitare le nostre libertà di circolazione a tutela della sanità nazionale, anche la Giustizia si è fermata.
A seguito della pubblicazione del D.L. n. 11/2020, che ha rappresentato il primo provvedimento governativo assunto in materia giudiziale, seppur redatto in modo dubbio e comportante numerosi quesiti interpretativi, è, infatti, intervenuto il D.L. n. 18/2020, denominato “Cura Italia”, il cui art. 83 disciplina, giustappunto, la attività processuale in questo periodo di crisi sanitaria.
Si è parlato di applicazione alla odiernità della c.d. sospensione feriale dei termini processuali che, ordinariamente, opera dal giorno 1.8 al 31.8 di ogni anni giudiziario, ma questa è una esemplificazione errata, perché quanto disciplinato, ora, in via d’urgenza dall’Esecutivo, è di più vasta scala e in buona sostanza, oltre a ordinare il rinvio d’ufficio di tutte le udienze che si sarebbero dovute tenere entro il 15.4.2020, ha statuito la sospensione di tutti i termini, sia endoprocessuali, che non, dunque arrestando l’incedere del decorso del tempo al giorno 8.3.2020, di modo che tutto ciò che processualmente sarebbe stato da esperire sino al 15.4.2020, sarà esercitabile decorsa tale data, sempre al netto di non peregrini ulteriori rinvii dei termini emergenziali.
Dunque, dalla opposizione di una multa al Giudice di Pace, sino alla notifica di un ricorso in Cassazione, è tutto sospeso e, di più, la norma ha addirittura interrotto il decorso dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti, ove questi fossero stati da far valere in sede processuale dall’8.3.2020 al 15.4.2020.
Analogamente sono sospesi i termini operanti nella giurisdizione tributaria, ivi compreso quello per la proposizione e la istruttoria delle mediazioni di cui all’art. 17 bis D. Lgs. n. 546/1992.
Fanno eccezione a quanto disposto dal D.L. n. 18/2020 solo i procedimenti attinenti ai minori, alle questioni alimentari, ai diritti fondamentali della persona, alle questioni di tutela, curatela e amministrazione delle persone e tutti quei procedimenti la cui trattazione differita potrebbe comportare un grave danno all’attore.
Per queste posizioni, la Giustizia continua a essere operativa, anche con udienze che si svolgono in via telematica, attraverso Skype for business o Teams.
Per tutto ciò che non rientra nelle superiori eccezioni, indi, è tutto rimandato a partire dal 16.4.2020, allorchè e salvi ulteriori disposizioni di Legge, la Giustizia dovrebbe rimettersi in moto, anche in questo caso prevedendo lo svolgimento delle udienze via PC o con accessi contingentati negli Uffici giudiziari e per fasce orarie, al fine di evitare il determinarsi di assembramenti.
Lo Studio Legale Lorè continua a essere operativo e al Vostro servizio anche in via domiciliare e Vi raccomanda di restare a casa e di evitare ogni inutile spostamento.
Avv. Giuseppe Lorè