Tra gli strumenti di cui può avvalersi un Concessionario della riscossione delle pubbliche entrate vi è il fermo amministrativo, disciplinato dall’art. 86 D.P.R. n. 602/1973.
Vediamo, dunque, come questa procedura possa essere esperita e che qualifica assuma detto istituto.
Chi può essere assoggettato a fermo amministrativo. Qualunque cittadino che abbia ricevuto una cartella di pagamento o una ingiunzione di pagamento (a seconda se l’Agente alla riscossione provveda ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 o del R.D. n. 639/1910) e che abbia omesso di adempiere quanto precettatogli in liquidazione può subire il fermo amministrativo di un veicolo o motoveicolo in sua proprietà e che sia iscritto al PRA.
Come materialmente si procede al fermo amministrativo. Nella ipotesi in cui un Concessionario reputasse di avvalersi del fermo amministrativo, procederà a trascriverlo a carico del veicolo o motoveicolo del debitore.
Cosa significa che un bene sia sottoposto a fermo amministrativo. Se un veicolo o motoveicolo di un contribuente è assoggettato a fermo amministrativo, esso non potrà circolare e dovrà essere custodito in uno spazio privato non aperto al pubblico transito.
Ove in capo a un mezzo motorizzato sia trascritto un fermo amministrativo ed esso circolasse, si applicherà l’art. 214 c.d.s. e, dunque, a chi avrà assunto la custodia del bene (solitamente il proprietario) sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.984,00 e € 7.937,00, oltre alla revoca della patente e alla confisca del veicolo.
A carico di chi permetta la circolazione del bene assoggettato a fermo amministrativo potranno insorgere anche conseguenze penali per la violazione degli obblighi di custodia.
Ove un bene mobile registrato circolasse pur se sottoposto a fermo amministrativo e fosse coinvolto come parte passiva in un sinistro, il proprietario potrebbe non aver diritto al risarcimento del danno materiale, mentre, nel caso contrario in cui esso bene causasse una collisione, all’intestatario potrebbe essere opposta dalla propria Compagnia la mancata copertura assicurativa di talché dei danni arrecati dovrà risponderne in proprio.
Un veicolo a cui carico sia iscritto un fermo amministrativo continua a essere titolo per il versamento della tassa automobilistica.
La proprietà del bene sottoposto a fermo amministrativo permane in capo al debitore, sicché, in linea teorica, esso potrà anche essere alienato a terzi, fermo restando che il gravame permarrà a carico della vettura e che il debitore continuerà a essere tale verso il Concessionario.
A che condizioni è possibile procedere alla iscrizione del fermo amministrativo. Ai sensi dell’art. 86 D.P.R. n. 602/1973, un Agente alla riscossione può ricorrere al fermo amministrativo solo quando il contribuente abbia omesso di adempiere una cartella di pagamento o una ingiunzione di pagamento e sia decorso almeno un anno dalla notifica di questi atti.
Prima di provvedere alla trascrizione del gravame il Concessionario deve notificare al debitore un preavviso, invitandolo a saldare la propria esposizione entro trenta giorni e avvertendolo che, in difetto di ciò, il fermo amministrativo sarà iscritto in capo al proprio bene mobile registrato senza ulteriori avvertimenti.
Chi riceva un preavviso di fermo amministrativo a carico di un mezzo che sia strumentale alla propria attività professionale potrà ciò dimostrare all’ente esattore nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavvertenza, poiché in detta ipotesi non è possibile trascrivere quanto ci occupa.
Nonostante episodiche sentenze di qualche Giudice di Pace e di talune Commissioni Tributarie Provinciali abbiano dichiarato che per debiti di lieve importo e, comunque, di valore inferiore a quello del bene da assoggettare a fermo amministrativo esso non sia da iscrivere, non sussiste alcuna norma che ciò precetti, sicché è da ritenere che non possa essere evocata alcuna soglia minima di valore che impedisca, se del caso, il ricorso al fermo amministrativo.
Quanto sopra, del resto, è corroborato dal dato legislativo, posto che nella ipotesi della ipoteca esattoriale, è stato espressamente previsto che essa non sia trascrivibile ove il debito del contribuente sia inferiore a € 20.000,00 (art. 77 D.P.R. n. 602/1973).
E’, dunque, da ritenere che, ove il Legislatore avesse voluto subordinare il rimedio del fermo amministrativo al montante debitorio, ciò avrebbe espressamente vergato in una norma come, giustappunto, ha avuto cura di precisare nella superiore ipotesi, sicché la pur episodica giurisprudenza di merito sopra evocata tendente, come detto, ad affermare che per importi incongrui al valore del bene da assoggettare a fermo amministrativo non ci si possa avvalere di esso, nonostante sia da rispettare, non è però da condividere.
Non può, peraltro, tacersi che – qualora effettivamente il fermo amministrativo non fosse trascrivibile per importi minori – ciò non rappresenterebbe un vantaggio per il contribuente, atteso che un Concessionario, ove così fosse, non avrebbe altra opzione che provvedere verso il debitore in via pignoratizia, peraltro anche per mezzo delle procedure esecutive speciali e dirette quali quelle di cui agli art. 72 e 72 bis D.P.R. n. 602/1973.
La natura del fermo amministrativo e le azioni in opposizione a esso. La giurisprudenza di legittimità ha a lungo dibattuto su come inquadrare un fermo amministrativo e, in specie, è sorto un contrasto teso a comprendere se esso istituto fosse da considerare o meno un atto della esecuzione.
Quanto sopra è stato risolto dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 15354/2015, assunta a Sezioni Unite, che ha chiarito che il fermo amministrativo non sia un atto esecutivo, ma solo una misura meramente afflittiva tesa a indurre il debitore al saldo della propria esposizione al fine di liberare da questo peso il bene in cui capo esso è stato trascritto.
In particolare, la Suprema Corte ha dichiarato che quanto ci occupa non possa essere considerato esercizio dell’attività esecutiva dei Concessionari perché il fermo amministrativo non può essere traslato in pignoramento e, dunque, non tende a privare il debitore del proprio bene al fine di venderlo forzosamente e sanare, così (ed eventualmente solo parzialmente), con il ricavato la propria esposizione debitoria.
Per quanto sopra, dunque, il fermo amministrativo non è da contestare innanzi al Tribunale, in veste di Giudice dell’Esecuzione, con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, bensì è da impugnare con azione di accertamento negativo del credito in ordine alla natura della pretesa da esso portata.
In conseguenza di ciò che è stato precedentemente descritto, dunque, ove un fermo amministrativo sia stato promosso per la riscossione:
– di un debito tributario, esso sarà da opporre in Commissione Tributaria;
– di un debito civilistico, esso sarà da opporre innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale in relazione alla materia e al valore;
– di un debito previdenziale, esso sarà da opporre presso la Sezione Lavoro del Tribunale.
Avv. Giuseppe Lorè