Il 9.3.2021 è stata pubblicata a favore di uno nostro cliente la sentenza del Tribunale di Roma n. 4067/2021 che ha accolto un appello esperito avverso una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva confermato la validità di taluni processi verbali elevati nel lontano 2017 da Roma Capitale per il transito veicolare sulla corsia riservata ai mezzi pubblici di Via del Portonaccio.
La vicenda probabilmente è ancora nella memoria di molti affezionati a questo blog e, tra l’altro, è stata oggetto del primo articolo pubblicato sulla nostra pagina Facebook.
Per i pochi ignari di cosa è accaduto a Roma nel 2017 riassumiamo, quindi, le grottesche vicende occorse.
Bene, nel tratto finale di Via del Portonaccio in Roma, direzione Via Tiburtina, è stata attiva una corsia preferenziale, poi sospesa nella sua vigenza sul finire degli anni 10 del corrente secolo.
La Amministrazione romana, infatti, intese, allora, fluidificare il traffico automobilistico particolarmente intenso nella zona anche a causa dei lavori di riqualificazione della attigua stazione ferroviaria, permettendo ai cittadini di liberamente transitare sulla detta Via, sì revocando la esclusiva destinazione di essa alla circolazione degli autobus e dei taxi.
Inopinatamente, agli inizi del 2017 il Comune ha deliberato di riattivare la corsia dei mezzi pubblici di Via del Portonaccio a far data dal 2 maggio di quell’anno, dimenticandosi, però, sia di correttamente comunicare tale decisione alla cittadinanza, sia di rinnovare e aggiornare la segnaletica in loco, rimasta quella di inizio secolo e, dunque, superata dalla successiva sospensione del divieto di circolazione di cui qui si discorre.
Il risultato fu che tutti i transitanti in zona hanno acceduto su Via del Portonaccio, salvo, poi e a distanza di due mesi iniziare a ricevere decine, se non centinaia di verbali che li hanno sanzionati ai sensi dell’art. 7 c.d.s. subendo, così, la irrogazione di una sanzione di € 94,88 per ogni transito ripreso dalla famigerata telecamera Sirio Ves 1.0 lì installata.
Il Giudice di Pace di Roma e il Prefetto di Roma sono, dunque, stati subissati di ricorsi, ma mentre la Prefettura – correttamente – ha valutato di accogliere le opposizioni di chi ha circolato a sua insaputa nella corsia preferenziale di Via del Portonaccio, il Giudice di Pace ha avuto un orientamento contrastante e pur a fronte della maggioranza dei Magistrati che hanno accolto le ragioni dei ricorrenti, taluni Giudici hanno dichiarato la correttezza della condotta di Roma Capitale.
La palla, dunque, è passata al Tribunale di Roma in veste di Giudice di appello, adito non solo dai pochi opponenti soccombenti in primo grado, ma anche dalla stessa Amministrazione che non ha voluto accettare di aver architettato un vero e proprio tranello a danno della collettività.
Fortunatamente la XIII Sezione del Tribunale di Roma ha disposto l’esecuzione di una C.T.U. su Via del Portonaccio e il perito ha riconosciuto che sino almeno alla fine di Luglio 2017, allorchè il Comune è intervenuto in loco migliorando la segnaletica, essa fosse stata insufficiente e inidonea a far comprendere all’automobilista che stesse per accedere in una via riservata ai mezzi pubblici.
Peraltro il CTU ha anche evinto che Roma Capitale, per completare il tranello a danno dei suoi cittadini, avesse proseguito a segnalare sul proprio portale che Via del Portonaccio fosse liberamente accessibile.
Pur ove, però, la sentenza n. 4587/2019 che seguì al deposito della suddetta CTU avesse statuito le carenze della Amministrazione nel gestire la vicenda di cui trattasi, il caso non è stato tombalmente risolto, poiché altri Giudici, anche se pochi, hanno continuato a condividere le difese del Comune, in particolar modo ritenendo che in Via del Portonaccio non fosse oggettivo che vi fosse stata carenza di segnaletica, ma che ciò andasse provato specificatamente caso per caso.
Quanto sopra, purtroppo, in barba alle medesime ammissioni di Roma Capitale i cui organi interni, nel corso del 2017, hanno più volte affermato la inidoneità di quanto svolto al fine di informare la collettività della riattivazione della ormai famigerata corsia riservata ai mezzi pubblici.
Sì, perchè:
– il Dipartimento Mobilità di Roma Capitale con nota n. 21306 del 12.6.2017 ha invitato l’ATAC s.p.a. a provvedere “con cortese urgenza al rifacimento del tracciato della corsia preferenziale a perfetta regola d’arte e al ripristino della segnaletica verticale”;
– sempre il suddetto Dipartimento con nota n. 25269 del giorno 11.7.ha sollecitato ancora una volta l’ATAC s.p.a. a “provvedere con urgenza al rifacimento del tracciamento della corsia preferenziale allo stato poco visibile”;
– la Assemblea capitolina con delibera n. 11961 del 27.6.2017 ha affermato che “la decisione di ripristinare la corsia preferenziale non è stata adeguatamente pubblicizzata ai cittadini e che la segnaletica non appare adeguata a indicare ai veicoli che quel tratto di strada è ormai una preferenziale” terminando, poi, richiedendo ancora una volta all’ATAC s.p.a. di “implementare la segnaletica rendendola chiara e visibile”;
– il Dott. Di Maggio, a capo della Polizia Locale di Roma Capitale, con nota n. 180088 del 21.7.2017 estesa a seguito di “ennesimo sopralluogo” ha dovuto ammettere che la “segnaletica risulta ancora insufficiente, tant’è che numerosi veicoli impegnano di continuo la corsia in questione”.
Curioso, tra l’altro, il caso del suddetto Dott. Di Maggio, che evidentemente spinto a rettificare quanto dichiarato, il successivo 13.9.2017 ha affermato di esser stato frainteso non avendo affermato che la segnaletica fosse insufficiente, ma che gli automobilisti la comprendessero tale.
Strana rettifica che il Giudice di Pace di Roma (sentenze nn. 36731/2017 e 3492/2018) ha correttamente interpretato come ulteriore riconoscimento di responsabilità della Amministrazione, affermando che “è stata prodotta agli atti anche una ulteriore comunicazione del 13.9.2017, firmata digitalmente sempre da Antonio Di Maggio, nella quale, nel secondo capoverso, ha stranamente tenuto a precisare che le sue osservazioni contenute nella sua di cui sopra del 21.7.2017 erano relative al punto di vista degli utenti della strada e non già riferite alla sua legittimità in senso stretto ovvero alla conformità alle disposizioni del c.d.s. In realtà tale spiegazione del Di Maggio appare di difficile comprensione, non essendo certamente scindibile il punto di vista degli utenti della strada dall’applicazione delle disposizioni del c.d.s., in quanto il rigoroso e puntuale rispetto delle ultime esclude che si possa dar rilevanza al mero punto di vista degli utenti”.
A oggi,quindi, il contrasto di giurisprudenza sussiste e dovrà essere sanato dalla Corte di Cassazione presso cui sono già stati depositati dei ricorsi conseguenti alle sentenze del Tribunale di Roma favorevoli alla P.A.
Da parte nostra, fortunatamente, la raccolta di sentenze favorevoli, già copiosa per il buon lavoro compiuto presso il Giudice di Pace, si è ulteriormente arricchita in appello, poiché le ragioni dei nostri clienti, oltre che dalla sentenza n. 40647/2021 da cui si è originato questo approfondimento, sono state riconosciute anche dalle ulteriori e precedenti pronunce nn. 9979/2019, 9993/2019, 9995/2019, 23375/2019, 2097/2020, 8795/2020, 10544/2020, 10545/2020, 17042/2020, 17043/2020, 17045/2020 e 1825/2021.
In attesa, quindi, del nuovo capitolo sulla saga di Portonaccio che potremo scrivere dopo che la Suprema Corte avrà, ci si augura, posto un punto definitivo, continuiamo a restare SEMPRE AL VOSTRO FIANCO!
Avv. Giuseppe Lorè