Il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 502/2020 pronunciata a seguito di procedimento ex art 700 c.p.c., ha dichiarato l’illegittimità della condotta datoriale che obbliga il lavoratore a fruire di ferie anticipate, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, invece di adibirlo a modalità smartworking in ragione della previsione di cui all’art 39, comma 2, D.L. 18/2020.
Nel caso di specie, il giudice rileva che il rifiuto di ammettere il dipendente (affetto da una patologia invalidante) al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimi.
Così il Giudice ha disposto che il datore consentisse la prestazione lavorativa in modalità agile.
Dunque, il godimento delle ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all’art. 2109, comma 2, c.c. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali.
Questo perché le ferie servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.
Avv. Michela Moschiano