Spesso e volentieri un automobilista sa che raggiungere la propria meta, che sia di lavoro o di qualsiasi altra natura, rappresenta una vera e propria impresa titanica, tra traffico intenso, gimkane tra cantieri stradali, pericolosi soggetti al volante e buche sul manto viario.
Prescindendo, dunque, dalla constatazione che il più delle volte addivenire ove si è diretti potrebbe comportare la trama di un bestseller dal contenuto tragicomico, oggi analizziamo l’ultimo scoglio che si deve superare una volta raggiunta la agognata meta e aver ivi posteggiato il proprio veicolo: la famigerata multa che, puntualmente, si rinviene sulla vettura al ritorno dall’impegno avuto, poiché si è provveduto a un pagamento inferiore rispetto alla effettiva permanenza sulle terribili “strisce blu”.
È, dunque, legittima la sanzione amministrativa per aver adempiuto solo parzialmente all’obolo richiestoci dalla Pubblica Amministrazione?
A tal riguardo, la giurisprudenza ha assunto opinioni contrastanti senza pervenire, a oggi, a una soluzione univoca, di contro già fornita, fin dall’anno 2014, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti senza però – inspiegabilmente – aver trovato reale applicazione.
L’Ufficio summenzionato, infatti, in risposta a una istanza avanzata da una nota associazione di consumatori, tesa a ricevere delucidazioni sulla legittimità o meno della irrogazione della sanzione amministrativa per violazione del c.d.s. in caso di insufficiente pagamento per la sosta nelle aree tariffate, ha chiarito – e successivamente ribadito con nota n. 53284/2015 – che nelle aree di parcheggio ove la permanenza è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una prestabilita somma oraria, il protrarsi di essa oltre il termine per il quale è stato effettuato il versamento non si sostanzia in una violazione del Codice della Strada, bensì in un inadempimento contrattuale, che dovrebbe comportare, da parte della P.A. creditrice, il solo recupero delle tariffe non riscosse previa procedura coattiva prevista ex lege in via civilistica.
In sostanza, se tu, caro lettore, posteggi la tua automobile in una zona a pagamento, versando l’importo pari a due ore di sosta, ma ritorni al tuo veicolo dopo tre ore, non dovresti essere assoggettato a sanzione, ma dovresti – di contro – liquidare alla Amministrazione la somma dovuta per la ulteriore ora in cui si sia prolungato il tuo posteggio e, ove ciò non adempissi, saresti passibile di ricevere una citazione a comparire per essere condannato a pagare l’immenso valore inevaso ovvero potresti ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo.
E, del resto, a conferma di quanto sopra, dobbiamo evincere che, nel Codice della Strada, vi sia la totale assenza di una o più norme che indichino con precisione la sanzionabilità della fattispecie di cui trattasi, che, in sostanza, rappresenta un vulnus normativo.
Precisiamo che la Corte di Cassazione con sentenza n. 20308/2011, ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli operino due norme.
Ove, infatti, si abbia a che occuparsi del posteggio per un determinato e limitato periodo di tempo, la norma a cui si deve far riferimento è l’art. 157 c.d.s.
Ove, di contro, si tratti di sanzionare o il mancato pagamento dell’obolo di parcheggio o una sosta vietata che si prolunghi per oltre 24 ore, è da applicare il comma 15 dell’art. 7 c.d.s.
Dunque, dalla lettura della decisione assunta dalla Suprema Corte, appare evidente che la fattispecie di cui ci stiamo occupando, non rientri né nell’ipotesi di cui all’art. 157 c.d.s. – atteso che la sosta del veicolo sulle strisce blu non è soggetta a limitazioni temporali ed essa è subordinata solo ed esclusivamente dall’ammontare del pagamento che si sceglie di effettuare – né in quella dell’art. 7 c.d.s., che, di contro, prevede la applicabilità della sanzione solo nel caso in cui venga omesso in toto l’acquisto del ticket orario, confermando, perciò, quanto acclarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa la impossibilità di poter configurare come illecito amministrativo il caso oggetto della presente analisi, essendo esso, dunque, da rubricare come mero inadempimento contrattuale.
A tal uopo, sia da citare la sentenza n. 1069/2016 emessa dal Tribunale di Treviso nella quale ha trovato conferma la superiore interpretazione.
Chiarito tutto quanto sinora descritto, è interessante analizzare un’ulteriore vicenda in cui potrebbe incorrere l’ormai povero ed esausto automobilista, ossia il mal funzionamento dei parchimetri ovvero la mancata predisposizione di essi al ricevere il pagamento mediante moneta elettronica.
A tal proposito, infatti, è da citare la Legge di Stabilità del 2016, il cui comma 901 impone, al fine di incentivare i pagamenti alternativi al contante, l’obbligo per tutte le Amministrazioni di provvedere – entro e non oltre il 1 Luglio 2016 – a programmare le colonnine della sosta tariffata a ricevere il pagamento tramite POS.
In virtù di quanto sopra, indi, il Giudice di Pace Civile di Fondi, con sentenza n. 16/2017, ha statuito che, qualora i parcometri non diano la possibilità di provvedere al versamento dell’obolo di sosta mediante l’utilizzo di carte di credito ot similia, l’automobilista è autorizzato a sostare gratuitamente nell’area sottoposta a tariffazione, con ogni più ovvia conseguenza in ordine alla necessità di annullare una eventuale sanzione irrogata.
Nella speranza di aver fornito informazioni utili e aver, in minima parte, risollevato l’animo di tutti gli automobilisti costretti, ogni giorno, a impegnarsi con sudore nelle strade italiane, per qualsiasi ulteriore delucidazione non esitate a contattarci!
Dott.ssa Chiara Maggiorelli