La attuale emergenza epidemiologica ha alterato la vita personale di ciascuno di noi e creato, in ogni aspetto esistenziale, danni e disagi.
Alle criticità primarie, quali quelle sanitarie e lavoristiche, si affiancano questioni che hanno originato o stanno determinando conseguenze che, giuridicamente parlando, sono fonti di danni in senso patrimoniale.
È il caso di chi, dalla prima pubblicazione dei decreti restrittivi della libertà di circolazione, non ha potuto usufruire di titoli di viaggio, di prenotazioni o di pacchetti turistici già acquistati.
Orbene, è fuor di dubbio che chi abbia proceduto a sostenere le superiori spese, ma non abbia, poi, potuto avvalersi del servizio acquistato, perché costretto dalla Legislazione emergenziale a evitare spostamenti non motivati da esigenze lavorative o sanitarie ovvero giacché la controparte contrattuale non abbia potuto adempiere quanto assunto in obbligazione (si pensi a chi avrebbe dovuto viaggiare in aereo per motivi di lavoro, ma il volo sia stato cancellato per motivi sanitari o impedimenti normativi deliberati dal singolo Stato) avrà insindacabile diritto a chiedere la ripetizione dell’importo versato, ciò prescindendo da eventuali clausole contrattuali limitative di tale diritti imposte dai vettori terrestri, marittimi o aerei, strutture ricettive e tour operator, la cui operatività, già in tempo di inesistente allarme sanitario, sarebbe da valutare caso per caso onde verificare la costanza di eventuali contrasti di esse con le norme del Codice del Consumo e, indi, la loro nullità.
Muoviamo, dunque, i passi di questo articolo, capendo, primariamente, che elementi debba prevedere un contratto.
Per comprendere quanto sopra ci viene in soccorso l’art. 1325 Codice Civile secondo il quale un contratto è tale se è costituito da un accordo tra le parti, da una causa (che è il motivo per cui le parti sottoscrivono l’atto e che deve essere lecito), da un oggetto (il bene materiale o immateriale con cui si esegue il contratto) e la forma (che in determinate condizioni è necessario che sia scritta).
Quando uno o più di uno dei superiori elementi manchino, il contratto è nullo.
Verifichiamo ora che tipi di contratto possano essere stipulati per viaggiare o, comunque, spostarsi da un luogo all’altro.
Qualora una persona acquisti un biglietto aereo, ferroviario, navale o terrestre (leggasi pullman) stipula un contratto di trasporto (art. 1678 c.c.), ove il viaggiatore si obbliga a versare un prezzo in cambio dell’attività di trasporto che deve prestare il vettore.
Prenotare, invece, una camera in una struttura ricettizia determina la sottoscrizione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.) o di albergo (che è un contratto atipico, perché non disciplinato espressamente dal Codice Civile, pur anche ivi siano contenute molte norme che possano richiamare tale forma pattizia), in cui l’esercente l’attività ricettizia pone a disposizione una camera da letto e ulteriori servizi (ristorazione, custodia di beni, trattamenti di bellezza ecc. ecc.) dietro corresponsione di una somma di denaro da parte dell’avventore.
Prenotare una casa per trascorrervi del tempo, rappresenta la sottoscrizione di un contratto di locazione (art. 1571 c.c.) in cui il proprietario dell’appartamento affitta al viaggiatore la sua proprietà, ricevendo, in cambio, un importo di denaro.
Noleggiare un veicolo per spostarsi da un luogo di villeggiatura a un altro in un viaggio itinerante comporta la stipulazione di un contratto di nolo, anch’esso atipico perché non regolamentato dal Codice Civile, ma, sostanzialmente, simile al contratto di locazione, in cui il noleggiatore si obbliga a porre a disposizione del noleggiante un veicolo motorizzato e quest’ultimo si impegna a versare un corrispettivo in denaro per fruire di ciò.
Acquistare un pacchetto turistico da un tour operator significa combinare la stipulazione di almeno due dei suddetti contratti (per esempio contratto di trasporto + contratto di albergo).
Il tratto comune di queste forme contrattuali è la reciprocità delle prestazioni che vengono assunte dalle due parti: una, infatti, versa del denaro e l’altra, a fronte di ciò, si impegna a fornire un servizio o a porre a disposizione un bene.
Questi contratti sono definiti sinallagmatici, dal termine sinallagma, di origine greca, che, giustappunto, significa dare o prendere qualcosa in cambio.
Bene. È evidente che, nella attuale contingenza, le nostre controparti contrattuali non possano eseguire quanto da loro assunto in impegno verso di noi o, viceversa, noi, intesi come acquirenti di servizi turistici, non siamo nella condizione di poter fruire di quanto prenotato o acquistato, per l’incontestabile fatto che siamo impossibilitati a circolare al di fuori della nostra residenza, sempre a condizione di non poter vantare una causa giustificatrice dello spostamento.
Possiamo concludere, dunque, che i contratti da noi stipulati e che fossero da eseguire nel periodo dell’operatività delle restrizioni da Covid-19 siano o nulli per mancanza, se del caso intervenuta, dell’oggetto oppure, comunque, risolti per sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1463 c.c.) di una delle due parti contrattuali verso l’altra.
Addirittura, nella lontana e poco praticabile ipotesi in cui fosse stato prenotato o acquistato un viaggio o servizio turistico e questo fosse perseguibile, laddove ci trovassimo, come ahinoi in questa situazione è possibile, in grosse difficoltà finanziarie (per esempio perché titolari di un’attività imprenditoriale, professionale o commerciale interrotta da tempo e, quindi, non più fonte di guadagno), si potrebbe arrivare a eccepire la risoluzione del contratto per intervenuta eccessiva onerosità della prestazione (art. 1467 c.c.).
Ovunque si guardi la situazione, dunque, sarà nostro diritto ricevere in restituzione le somme di denaro versate per la prenotazione o l’acquisto di servizi di trasporto o viaggio, senza che si possa eccepire la eventuale vigenza di norme o condizioni contrattuali limitative di tali diritti.
Qualora, quindi, troviate difficoltà a farvi restituire da società di trasporto, strutture ricettive o tour operator quanto a loro pagato, non esitate a contattarci.
Sempre al Vostro fianco!
Avv. Giuseppe Lorè