E’ in vigore dalla mezzanotte di oggi 25.3.2020 il D.L. n. 19/2020, il cui testo ha perseguito l’obiettivo di assicurare un compiuto riordino dei precedenti interventi assunti dall’Esecutivo, individuando i confini entro cui potrà spingersi la decretazione d’urgenza da qui alla eventuale data del 31.7.2020, giorno di decorrenza dello stato di emergenza assunto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020.
Analizziamo, dunque, il contenuto di questo nuovo provvedimento normativo, recante – anche – importanti novità in ordine alla questione delle sanzioni da applicare in caso di violazione dei divieti predisposti nell’attuale momento emergenziale.
L’art. 1 disciplina i provvedimenti che potrà assumere il Governo entro la detta scadenza del 31.7.2020, precisando che essi potranno essere modulati in via migliorativa o peggiorativa a seconda dello stato di avanzamento o regressione del contagio da Covid-19, con ciò, evidentemente, statuendo che le attuali misure, se del caso, potranno essere revocate, ove mai, come tutti ci auguriamo, la attuale contingenza dovesse esaurirsi in epoca precedente alla decorrenza dello stato di emergenza.
Potranno, dunque, essere previste:
– limitazioni alla circolazione veicolare e personale, sino alla misura massima dell’obbligo di stazionamento presso la propria residenza per i soggetti sottoposti a quarantena, perchè contagiati o prossimi a persone contagiate;
– limitazioni o divieti di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi ricomprendendo anche la possibilità di vietare manifestazioni o cerimonie di ogni genere;
– limitazioni, sospensioni o soppressioni dei servizi di pubblico trasporto, attraverso le competenti Autorità statali o territoriali;
– limitazioni o sospensioni delle attività didattiche di ogni genere e grado;
– limitazioni o sospensioni delle attività della Pubblica Amministrazione, con salvaguardia dei servizi urgenti ed essenziali;
– limitazioni o sospensioni delle attività professionali e commerciali, con esclusione di quelle di vendita di prodotti alimentari e di prima necessità.
Come è evincibile, trattasi di misure, cumulabili o alternative tra loro, di massimo o minimo impatto per la collettività a seconda della progressione o del rallentamento della urgenza sanitaria in atto.
Si potrà, dunque, prevedere il divieto di abbandonare la propria abitazione in caso di peggioramento della emergenza, ma, per esempio e in via speculare, potrà permettersi alla cittadinanza di poter procedere e riassumere un ritmo di vita simil ordinario, escludendo la possibilità di frequentare luoghi pubblici o manifestazioni, il cui svolgimento, eventualmente, potrà essere permesso a porte chiuse.
Le assunzioni dell’Esecutivo, una volta deliberate, avranno durata non superiore a trenta giorni, revocabili o emendabili alle scadenze.
E’ importante precisare che, al momento e sino al 3.4.2020, vigono e vigeranno le regole restrittive attuali.
L’art. 2 individua le Istituzioni demandate alla attuazione delle misure adottate o adottande.
L’art. 3 fa chiarezza circa i rapporti tra le fonti di diritto e, in specie, tra il D.P.C.M. e le ordinanze deliberabili dalle singole Regioni, statuendo che, nell’alveo di quanto di cui all’art. 1, ogni Regione potrà adottare delle misure di inasprimento per la propria popolazione, ovviamente motivate o fondate su circostanze sanitarie qualora esse siano più gravi in loco, rispetto al resto del territorio nazionale.
E’ evidente che tale norma permette, a oggi, alla Lombardia, di assumere ordini restrittivi maggiori da destinare ai suoi residenti e, anzi, legittima la ordinanza già promulgata il 20.3.2020, recante misure più stringenti a confronto con quelle contenute nel D.P.C.M. del 22.3.2020.
Quanto concesso in via potestativa alle Regioni è, di contro, espressamente vietato ai Comuni, ai cui Sindaci, dunque, è inibito poter adottare provvedimenti in contrasto con quelli deliberati dallo Stato o recanti misure eccedenti rispetto a essi.
L’art. 4, infine, modifica la natura delle violazioni dei divieti imposti dal Governo, prevedendo che il compimento di questi illeciti non costituisca più ipotesi di reato contravvenzionale, bensì qualifichi un illecito amministrativo, regolato dalla Legge n. 689/1981.
Ordunque, chiunque violi i divieti imposti dalla decretazione di urgenza, incorrerà in una sanzione amministrativa pecuniaria che è stata quantificata in un minimo di € 400,00 e in un massimo di € 3.000,00.
Ove la infrazione ai divieti adottati nella attuale contingenza venga svolta a mezzo della circolazione veicolare, la sanzione amministrativa sarà aumentata sino a un terzo.
Il D.L. n. 19/2020 ha precisato che le sanzioni irrogate saranno adempibili in misura ridotta secondo quanto disciplinato dall’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, Codice della Strada, per cui la sanzione amministrativa pecuniaria:
– sarà irrogata nella misura minima edittale (€ 400,00 ovvero € 533,33 in caso di violazione a bordo di un veicolo) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale;
– potrà essere evasa entro 5 giorni, sempre decorrenti dalla notifica del verbale, versando il superiore importo, decurtato del 30% (€ 280,00 o € 373,34);
– il pagamento potrà essere eseguito seduta stante nelle mani dell’accertatore, ove questi sia dotato di strumentazione per procedere all’adempimento con carte di credito o bancomat.
In caso di reiterazione dell’illecito, la sanzione sarà irrogata in misura pari al doppio del minimo edittale (€ 800,00 ovvero € 1.066,66, qualora la violazione del divieto sia svolta in via veicolare).
E’ importante precisare che il pagamento della sanzione comporterà accettazione di essa per acquiescenza e, dunque, non si potrà esperire il ricorso (sulla cui procedura provvederemo a redigere apposito articolo nei prossimi giorni), pur esso fosse fondato.
Chiunque sia titolare di cinema, teatri o similari, di palestre o centri più genericamente sportivi, scuole o attività didattiche, attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese anche le ipotesi di banchi di mercato o fieristici, attività di ristorazione o aziende aperte al pubblico e violi le precettazioni verso di esse deliberate dal Governo, oltre alla descritta sanzione pecuniaria, incorrerà in quella accessoria della chiusura dell’esercizio per un periodo da un minimo di 5 giorni a un massimo di 30 giorni.
In questo caso, nella ipotesi di reiterazione della condotta illecita, la sanzione, originariamente irrogata nel minimo edittale, sarà comminata nel massimo di legge.
La competenza ad accertare e irrogare le sanzioni sopra descritte è demandata alle Prefetture territoriali.
Il Comma 6 dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 ha, poi, previsto una deroga al suddetto sistema sanzionatorio, affermando che chi sia assoggettato a quarantena e, ciò nonostante, provveda ad abbandonare la propria residenza, sarà sempre punito penalmente e, salvo che la condotta non qualifichi l’ipotesi di reato di attentato alla salute pubblica ex art. 452 Codice Penale, invarrà il reato di inadempimento di un ordine impartito dalla Autorità per evitare l’invasione e la diffusione di una malattia infettiva per l’uomo, regolato dall’art. 260 Regio Decreto n. 1265/1934, ma non punito ai sensi di questa norma, bensì in ordine al disposto dell’art. 4, comma 7, D.L. n. 19/2020, mediante l’arresto da 3 a 18 mesi e la irrogazione di una ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.
E’, ovviamente, confermato, che chi autodichiari di circolare legittimamente e ciò non risponda al vero, proseguirà a commettere un ulteriore reato, quale quello di falso, di cui all’art. 583 c.p.
L’art. 4, comma 7, D.L. n. 19/2020, infine, precisa che i soggetti che siano stati denunciati per illegittima circolazione in data antecedente alla entrata in vigore del presente testo normativo, godranno della depenalizzazione degli illeciti in adempimento del principio del favor rei e di quello della successione delle legge nel tempo di cui all’art. 2 Codice Penale e verso di essi sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista, nella misura della metà del minimo edittale (€ 200,00 o € 266,6 ove l’illecito sia stato commesso circolando a bordo in un mezzo motorizzato).
Nei prossimi giorni:
– provvederemo a descrivere il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative sopra descritte, onde comprendere come poter richiedere l’annullamento di esse, qualora elevate illegittimamente e infondatamente;
– approfondiremo il reato di inadempimento di un ordine impartito dalla Autorità per evitare l’invasione e la diffusione di una malattia infettiva per l’uomo, precisando cosa possa comportare ricevere una denuncia per tale illecito e ciò che sia esperibile per evitare di macchiare la propria fedina penale.
Lo Studio Legale Lorè continua a essere a Vostra disposizione e insiste nell’invitarVi a rispettare quanto disposto dal Governo, a tutela della salute di tutti e affinchè tale emergenza possa terminare quanto prima.
Avv. Giuseppe Lorè