La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione del D.L. n. 6/2020, ha emanato il Decreto del giorno 8.3.2020, con cui (art. 1, I Comma, Lett. A), è stato disposto il divieto di circolazione a carico della cittadinanza, al fine di prestare adempimento alle misure di contenimento del contagio da Covid-19.
Ognuno di noi, dunque, deve astenersi dallo spostarsi nel territorio nazionale e, per l’effetto, ha l’onere di restare all’interno della propria residenza.
È possibile circolare al di fuori delle mura domiciliari per:
– esigenze lavorative;
– esigenze sanitarie;
– esigenze emergenziali;
– svolgere attività sportiva, solo se singolarmente e nelle adiacenze della propria dimora;
– recarsi a fare la spesa, possibilmente all’interno del proprio quartiere.
Il controllo di tale disposizione è stato demandato alle Prefetture territoriali e assicurato per mezzo dell’attività di verifica delle Forze dell’Ordine.
Ognuno, dunque, ove abbia necessità di circolare, deve portare seco una autodichiarazione o essa rendere all’accertatore, sottoscrivendola alla sua presenza, che motivi la necessità dello spostamento extra moenia e con la quale il dichiarante certifichi di non essere sottoposto a misura della quarantena, perché non contagiato dal coronavirus.
Laddove lo spostamento avvenga in difetto delle motivazioni consentite dall’Ordinamento, ai sensi dell’art. 4 D.P.C.M. 8 Marzo 2020, si invale in una ipotesi di reato e verrà irrogata una ammenda di € 206,00, per aver violato un ordine proclamato dalla Autorità, ex art. 650 Codice Penale.
Ovviamente, qualora si dichiari che si è in circolazione legittima e da successiva verifica l’accertatore evinca che ciò non risponda al vero, l’ipotesi di reato commessa è più grave e attiene al falso, regolamentato dall’art. 483 Codice Penale e comportante la pena della reclusione.
Chi, poi, circoli inadempiendo la misura della quarantena, commette un’ulteriore ipotesi illecita, quale l’attentato alla salute pubblica, di cui all’art. 452 Codice Penale, anch’esso comportante la reclusione.
Affrontiamo, dunque, la ipotesi di reato meno grave, quale quella della circolazione non legittima, anche per completare quanto affermato nella intervista rilasciata a FuoriTg che, ovviamente, non ha potuto essere approfondita per il taglio immediato del confronto e, altresì, per evitare di far passare alla opinione pubblica il pericoloso messaggio che ci si possa spostare al di fuori di casa senza che insorgano eccessive conseguenze.
Dunque, il reato ex art. 650 Codice Penale è una contravvenzione, ossia un’ipotesi illecita a cui l’Ordinamento riconosce una minima pericolosità sociale, al contrario dei reati definiti “delitti”, che sono quelli più gravi.
In questo caso, poi, trattasi di contravvenzione minima, perché punita con l’ammenda e non con l’arresto.
Al fine, dunque, di evitare di macchiare la fedina penale, qualora si venisse denunciati per il reato di cui qui si sta argomentando, ci si potrà avvalere dell’istituto della oblazione, che permette la estinzione dell’illecito e, dunque, la sua mancata annotazione sui carichi pendenti del Casellario Giudiziario, sostanzialmente derubricando quanto ci occupa a condotta rilevante in via amministrativa e non penale.
L’istituto è trattato dall’art. 162 Codice Penale e a esso si può fare istanza di ammissione sino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento.
Entro il suddetto termine, dunque, il soggetto denunciato può richiedere di oblare quanto irrogato, procedendo a pagare il terzo del valore di cui all’ammenda, oltre alle spese processuali.
Esaminiamo, quindi, come potrebbe determinarsi l’iter di chi venisse denunciato ex art. 650 c.p.
– denuncia, nomina di un difensore e previsione di ammenda di € 206,00;
– domanda di ammissione all’oblazione entro la apertura del dibattimento;
– ammissione da parte del GIP, sentito il PM o rigetto motivato (ciò potrebbe comportarsi in casi di particolare gravità della condotta o di carichi pendenti non lindi);
– se ammessi, pagamento di € 68,66, oltre alle spese processuali ed estinzione del reato.
Ove, all’atto della denuncia, non si venisse informati della facoltà oblativa, vi provvederà il GIP notificando all’interessato un decreto penale.
Lo Studio Legale Lorè è a Vostra disposizione nella denegata ipotesi in cui incorreste in tale ipotesi di illecito, raccomanandoVi, comunque, di evitare inutili spostamenti che non siano giustificati.
#iorestoacasa
Avv. Giuseppe Lorè